Canili – valutazione benessere animale

 

 

ELEMENTI PER UNA VALUTAZIONE DEI CANILI

RISPETTO AL BENESSERE ANIMALE

A cura di Animalinsieme

E’ riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali(L.R. 34/1997 Art. 1.3

 

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Chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

  1. a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  2. b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
  3. c) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
  4. d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio;
  5. e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
  6. f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali che, se si tratta di box, devono rispettare le misure previste dal successivo art. 5 comma B e comma D del presente Recepimento.”(Dgr. 866/2006, art.2)

Il concetto di “benessere animale” si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale.  Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sul benessere animale della ASL di Milano, ha pubblicato nel sito www.asl.milano.it, una pagina su tale argomento elencando le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale tratte dal Brambell Report:

  1. “  libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
  2. libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato  e confortevole);
  3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
  4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
  5. libertà dalla paura e dallo stress.”
  6. Il concetto di “benessere etologico” deriva dalla possibilità di esprimere i codici comportamentali innati di specie e di individuo e richiede quindi un ambiente idoneo anche in relazione ai rapporti con gli altri cani e con l’uomo.

I parametri indicativi dei bisogni fisiologici ed etologici dei cani a cui l’Associazione Animalinsieme fa riferimento per la valutazione del benessere animale sono descritti dalla normativa regionale del Lazio nell’art. 2 della 866/2006,  come riportato nei paragrafi successivi.

1- Cibo e acqua: quantità e tempistica

L’alimentazione è valutata dal punto di vista della qualità, della quantità e dal numero di pasti somministrati giornalmente, variabile nel rispetto del fabbisogno fisiologico di una popolazione canina diversificata, come può essere quella presente all’interno di un canile. Il cibo deve essere somministrato nell’apporto energetico adeguato  in relazione all’età, al sesso, alla taglia e alle caratteristiche di razza.

Per i cuccioli fino ai sei mesi di vita, oltre a somministrare un cibo adattato al fine di un corretto apporto degli elementi nutrizionali per la buona crescita fisiologica,  occorre programmare più pasti giornalieri (almeno 4). Infatti l’assunzione del cibo  in unico o duplice pasto giornaliero, come di consueto viene effettuato per i cani adulti, porterebbe ad alterazioni della struttura ossea e dell’apparato gastro-enterico, come rachitismo e fenomeni di dilatazione gastrica.

I cani adulti dovrebbero assumere la razione di cibo giornaliera consigliata dalla ditta produttrice in due pasti per evitare l’assunzione vorace dell’unico pasto giornaliero, a cui gli animali arriverebbero affamati, rischiando il manifestarsi di patologie importanti come la dilatazione gastrica o la torsione dello stomaco, che richiedono tempestivi interventi chirurgici  salva vita.

I cani anziani dovrebbero essere alimentati con cibo specifico, in relazione al minore fabbisogno calorico e proteico e al necessario apporto di sali minerali, e idoneo per patologie senili  quali alterazioni cardiache, modificazioni del metabolismo ed altre alterazioni muscolo/scheletrico.

2 – Benessere fisico ed etologico

Se le indicazioni di tutela del benessere animale fornite dalla normativa regionale sono rispettate, in particolare dal Dgr 866/06 e dal Dgr 43/10, nel canile si osserva che:

  • gli ambienti in cui vivono i cani sono abbastanza spaziosi e permettono una buona visibilità dal loro interno (ad esempio: i box non sono murati e non si affacciano su muri o pareti);
  • i cani hanno a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;
  • i box presentano un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;
  • le operazioni di pulizia giornaliera sono idonee all’eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull’umido;
  • i cani non vivono in conflitto tra loro;
  • sono garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi lo stato fisico e di salute dei cani è buono;
  • i cani sono ben socializzati con l’uomo e con i loro simili;
  • i cani hanno delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

Tutto questo comporta che:

  • le strutture nel complesso sono adeguate per riparare dal freddo, dalla pioggia e dall’umidità, ed hanno un’area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
  • i box non sono situati all’interno di padiglioni senza accesso libero dall’esterno e sono ovviamente illuminati con luce naturale;
  • i cani possono accedere a cinodromi erbosi (o in alternativa vivono in box-recinti con parte pavimentata e parte in terra) e possono talvolta incontrare cani di altri box  senza aggressioni reciproche sotto la vigilanza di operatori esperti e in un’area comune ma esterna al loro box;
  • il rapporto uomo-cane è curato quindi non si percepisce timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell’operatore e di conseguenza il cane “detenuto” sarà più sereno nell’approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all’adozione ;
  • i volontari delle associazioni animaliste  e gli operatori della struttura interagiscono tra loro, collaborano nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all’interno della struttura;
  • il carattere di ogni singolo cane è conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, i quali sono in grado di gestire l’animale, o segnalare casi di malattia ai quali di fatto si provvede con cure veterinarie ed eventualmente ricoveri;
  • le adozioni sono adeguatamente promosse, si fornisce un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell’ambiente in cui esso vive, si affidano cani con corretta documentazione sullo stato di salute e con informazioni chiare sul carattere.

Se la gestione viene così condotta, è difficile osservare nei canili casi di gestione non appropriata e quindi di non rispetto del benessere animale, quali ad esempio :

  • stati di malattia con segni tipici e facilmente riconoscibili (otiti, dermatiti, sintomi riferibili a malattie infettive e diffusive della specie, parassitosi, tumori, lesioni oculari, zoppie, dilatazioni del ventre nei cuccioli per sbagliata alimentazione o probabile infestazione da  parassiti gastro – intestinali, feci diarroiche a volte frammiste a sangue, parassiti esterni visibili, manifesto prurito e lesioni da grattamento che lasciano intuire parassiti esterni);
  • incuria e malgoverno degli animali  (ciotole per l’acqua spesso vuote, costituite di materiali non idonei o contenenti acqua stagnante con alghe; sporcizia e strutture prive di manutenzione;  mantello dei cani sporco e annodato);
  • patologie del comportamento con evidenza di stereotipie (lesioni da leccamento, saltare sul posto, girare su se stesso, effettuare sempre lo stesso percorso all’interno del box,  abbaiare in continuazione al passaggio di un essere umano o di altro cane portato a corda).

 

Spesso purtroppo la reclusione forzata per lungo tempo o in spazi ristretti dà origine a gravi alterazioni del comportamento. A tale proposito si fa notare che la presenza di aree di sgambamento in cui il cane può essere liberato, sia all’interno dei canili sanitari che all’interno dei canili rifugio, costituisce non solo un importante fattore di benessere fisico ed etologico, ma aiuta anche l’animale a socializzare sia con l’essere umano che con individui della stessa specie. Al contrario l’isolamento e lo stato di stress ed agitazione che naturalmente vivono i cani ”detenuti” per lunghi periodi nello stesso ambiente porta gli stessi talvolta a comportamenti di tipo aggressivo e diffidente verso persone ed altri animali, riducendo in tal modo anche la loro adottabilità presso famiglie.

3 – Possibilità di esercizio fisico

Per garantire al cane una “adeguata possibilità di esercizio fisico”, i box devono avere ampiezza adeguata nel rispetto delle caratteristiche di razza e i cani devono avere la possibilità di accesso a spazi esterni (cinodromi o aree di sgambamento). A tale proposito la Commissione europea riguardo al benessere animale all’interno degli stabulari, raccomanda: “Il beneficio principale dell’esercizio è quello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare le interazioni con altri cani e con le persone(…)  i cani dovrebbero essere condotti in una zona separata per fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali; ciò dovrebbe avvenire idealmente ogni giorno.”

Salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemati individualmente dovrebbero poter fare esercizio ogni giorno in un’area separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali.” (4.1.)

 

4 – Struttura che impedisca la fuga

La struttura del canile deve impedire la fuga dei cani in essa detenuti. Per questo motivo è importante che le reti perimetrali esterne siano abbastanza alte e resistenti, tali da non rendere possibile al cane di scavalcarle o di scavare gallerie (cordolo di cemento interrato).

Anche le reti che delimitano i cinodromi devono essere resistenti, ma nello stesso tempo devono permettere all’animale di relazionarsi con l’esterno.

Alcuni cani hanno una tendenza naturale alla fuga ma questo non giustifica che siano murati in un box o legati fissi ad una catena; l’indicazione del D.G.R. 866/06 va interpretato come obbligo di costruire strutture atte ad impedire la fuga dei cani ma con impatto sociale  sereno e rispettoso.

5 – Tutela dei terzi da aggressioni

 

Per garantire “la tutela di terzi da aggressioni o danni”, nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali.

La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con “cognizione di causa” all’interno di tali strutture e che quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all’interno del canile, permette di evitare possibili “incidenti” e al tempo stesso facilita l’eventuale adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno in canile.

Alcune informazioni di tipo gestionale date al nuovo proprietario possono essere inoltre molto utili per evitare fughe del cane nei primi giorni, stress da abbandono, atti di invadenza, scarsa tollerabilità tra animali già presenti in casa e così via.

 

 

6 – Pulizia dei box

Il comma f) del D.G.R. 866/06 prevede che il cane in box viva in un ambiente pulito.

E’ da tener presente che tanto minore è lo spazio tanto maggiore dovrebbe essere l’intervento degli operatori per pulire il pavimento. Lasciare uno o più cani in pochi metri quadrati con i loro stessi escrementi sul pavimento per quasi tutto il giorno, non significa far vivere il cane in un ambiente pulito. All’interno della struttura il numero di operatori deve essere dunque adeguato a garantire un buon livello di pulizia dipendente dall’ampiezza delle superfici, dal numero di cani nonchè dalla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box. Se viene permessa l’uscita giornaliera dai box, a meno che i cani non siano particolarmente stressati, gli stessi tenderanno a fare i propri bisogni al di fuori del box, in quanto etologicamente per il cane il posto dove dorme e mangia deve essere un posto pulito.

 

La Commissione europea in merito alla pulizia delle dimore dei cani negli stabulari afferma: “Ogni stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno una volta al giorno. Tutti gli escrementi e i materiali sporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al giorno e se possibile più spesso. Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d’acqua è importante evitare di bagnare i cani. Durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dallo stabulario, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando lo stabulario è sufficientemente asciutto.”

 

Spesso nei canili non si tiene conto dell’importanza di lavare il box evitando di bagnare i cani e di lasciare il pavimento bagnato per ore (se non per tutto il giorno) contravvenendo ad un ovvio requisito per garantire la vivibilità all’interno della struttura nonché la salute degli animali. Il lavaggio con pompe all’interno dei box senza preservare i cani, oltre ad agitarli e renderli più aggressivi anche per paura, porta facilmente all’insorgenza di malattie da raffreddamento, otiti, reumatismi muscolari, dermatiti ed altro.

Nei canili con gestioni attente al benessere animale l’uso di pompe d’acqua viene ridotta al minimo, il drenaggio e le tecniche per asciugare il pavimento assicurano che l’ambiente non resti umido a lungo, i box sono dotati di parte notte in cui i cani possono ripararsi oppure gli stessi vengono  inviati in cinodromi nel corso delle operazioni di pulizia. Nei recinti in terra, e spesso anche nei box, gli escrementi vengono raccolti con paletta e non asportati con getti d’acqua.

 

7 – Requisiti strutturali dei box

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei box, e quindi le loro dimensioni, bisogna evidenziare che la delibera della Giunta Regionale n. 866/2006 sottolinea  di adeguare i box, qualora i cani siano tenuti in box a qualsiasi titolo, ai requisiti indicati dalla stessa nella parte relativa agli allevamenti di cani, destinando almeno 8 mq a cane (per box con più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale), garantendo un buon drenaggio della pavimentazione,  un ambiente coibentato per la notte,  la copertura dai raggi solari diretti nonché  un’area a cielo aperto. Inoltre bisogna assicurare agli animali la possibilità periodica di sgambare in cinodromi e aree più ampie. Quindi già la 866 stabilisce i parametri per i canili che detengono i cani in box, dal 2006.

 

Queste indicazioni sono rafforzate dal Dgr 43/2010 che nell’articolo A4 promuove l’adeguamento delle strutture adibite a canile sanitario e a canile rifugio “da realizzarsi nell’arco di tre anni, conformemente alle disposizioni delle deliberazioni della Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n.866 “Recepimento Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”.

 

I requisiti strutturali dei box erano già trattati dalla L.R. 34/97 nell’articolo 5 che fa riferimento alla tabella 8 del decreto legislativo 116 in merito allo spazio pro-capite da riconoscere ai cani detenuti presso stabulari ai fini della sperimentazione scientifica. Come la stessa Legge Regionale afferma, le dimensioni indicate devono essere considerate solo come “parametri minimi” ed essere ovviamente adeguati alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza del box. La 34/97 prevede inoltre che i box abbiano anche una parte “propria” delimitata esterna, evidentemente per lo sgambamento del cane.

Il rispetto della normativa e la sua interpretazione coerentemente alla ratio della Legge nel complesso non permetteva dunque, già prima della pubblicazione della 866, la detenzione dei cani con uno spazio pro-capite di 1-4 mq. né la reclusione senza accesso a cinodromi.

Si consideri inoltre che la Commissione ha stabilito nel 2006 le dimensioni dei box come riportate nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato.

 

8 – Accessori e precauzioni nei box sanitari

La 866/2006 prevede la presenza di un’area coibentata per assicurare la protezione dal freddo, (e non di una semplice cuccia), ma nei canili situati nelle aree geografiche più fredde è opportuno prevedere per i cani aree semichiuse coibentate dotate anche di cucce al loro interno.

In tutti i canili, oltre alla presenza di box contumaciali dove poter tenere gli ospiti appena arrivati per limitare la diffusione di malattie all’interno della struttura, dovrebbero essere presenti dei box sanitari dove ricoverare i cani che necessitano di particolari cure e che dovrebbero essere dotati non solo di parte chiusa coibentata, ma anche di lampade a luce calda per il riscaldamento dei cani nei casi in cui le loro condizioni fisiche lo richiedano (ad esempio casi di cuccioli per evitare morte per ipotermia o malattie da raffreddamento, cani anziani con metabolismo alterato o cani adulti in fase post-operatoria). Nei box sanitari a nostro avviso sarebbe preferibile provvedere a coprire interamente il box e non solo i 2/3 della superficie ad evitare che i cuccioli nei primi 120 gg. si espongano alla pioggia e per assicurare un maggior calore nel box nei mesi invernali e durante la notte.

Per evitare il diffondersi di malattie da contagio, i box dei cuccioli prima della seconda vaccinazione dovrebbero essere ben separati e gli operatori istruiti e obbligati al rispetto dei requisiti minimi sanitari per la pulizia e disinfestazione dei locali e per l’utilizzo di abiti, calzari e guanti idonei allo scopo.

Non è in alcun modo prevista la detenzione di cuccioli in gabbie o celle da clinica veterinaria se non nei casi indispensabili per insorgenza di patologie cliniche.

 

9 – Rapporto tra cani

 

Trattiamo in un apposito paragrafo  il tema del rapporto tra i cani all’interno del canile o il loro eventuale isolamento, per la fondamentale importanza che riveste nell’ambito della valutazione del benessere etologico.

 

Importante innanzitutto è sottolineare che all’interno del canile-rifugio  le femmine devono essere tutte sterilizzate (ovario isterectomia) e i maschi castrati (orchiectomia).

Questo perché la sterilizzazione/castrazione abbassa la soglia ORMONALE (testosterone nei Maschi, estrogeni nelle Femmine) diminuendo la quantità di CORTISOLO circolante, e quindi lo stato di Stress (esistono  numerose pubblicazione che valutano lo stress).

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha condotto, nel Lazio, uno studio che ha permesso di valutare lo stato di stress che gli individui della specie canina subiscono mediamente nei canili, e dal quale si evince che gli animali non sterilizzati sono quelli in cui si evidenziano maggiori stereotipie comportamentali con atteggiamenti anche di tipo aggressivo.

 

I cani sono creature sociali che necessitano di relazioni intra e interspecifiche e mostrano sofferenza all’isolamento sociale, pertanto il gestore del canile, avendo “accettato di detenere e occuparsi dei cani all’interno della propria struttura” ed essendo “responsabile della  loro salute e del loro benessere”,  deve tener conto, nella valutazione comportamentale dell’individuo, non solo  delle caratteristiche di razza, del sesso e dell’età del soggetto,  ma anche delle tendenze caratteriali di ogni singolo individuo.

Tale valutazione è di fondamentale importanza nei casi in cui i box ospitano più individui al loro interno, onde evitare rischi di liti o aggressioni anche mortali (per cui il gestore può evidentemente incorrere nel reato di maltrattamento).

E’ importate perciò la presenza nel canile di educatori o di comportamentalisti che possano  formare gruppi armoniosi di cani o coppie compatibili tra loro, per una serena permanenza all’interno del box/recinto  nel rispetto del benessere animale.

 

Naturalmente occorre sistemare in box singoli quei cani che mostrano evidenti e gravi problemi di socializzazione con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei loro simili. Per questi soggetti è opportuno che vengano realizzati box che possano garantire loro  un adeguato spazio, e che vengano inseriti in un piano di rieducazione allo scopo di evitare  il loro isolamento ed effettuare il recupero comportamentale per la socializzazione sia con individui della stessa specie che con l’uomo, in modo tale da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati e adottabili.

 

Nelle strutture dove sono previsti box multipli per gruppi di cani numerosi (superiori ai 5 individui), bisogna tenere conto di alcuni aspetti della vita sociale naturale dei canidi che rendono quasi incompatibile l’esistenza pacifica di un branco in uno spazio molto limitato senza sfociare in aggressioni e sbranamenti. Se non viene predisposta una adeguata sorveglianza per interventi tempestivi da parte dell’uomo, le lesioni che i cani possono procurarsi rischiano anche di essere mortali.

Anche il tentativo di inserire nuovi elementi in un branco già esistente in un box, per adozione o decesso di uno dei membri, può essere estremamente rischioso e deve essere correttamente eseguito e per qualche giorno sempre sorvegliato per evitare di sottoporre a stress gli individui con rischi di aggressioni.

Una gestione poco orientata al benessere animale tenderà comunque a “forzare” l’inserimento di cani all’interno dei box sulla base del numero di cani stabilito dalle autorizzazioni, non tenendo conto della salute e dell’equilibrio comportamentale dei cani.

Tale tipo di gestione non è pertanto valutata positivamente, sia per i rischi a cui sono  sottoposti i cani, sia perché la presenza di un numero elevato di cani all’interno dei box impedisce agli operatori, ai volontari e al pubblico di operare e visitare in tranquillità il canile con evidente limitazione del possibile numero di adozioni. Gli stessi animali inoltre si presentano di conseguenza più difficilmente adottabili perché privi di regole gestionali che possono permettere un inserimento tranquillo nella famiglia adottante.

 

Pertanto, dall’esperienza maturata, si ritiene che la scelta migliore sia quella che favorisca la coabitazione di cani in box in gruppi di 2 (preferibile se taglie medio grandi e grandi) fino a un massimo 4 individui (per taglie medio/piccole o piccole) tra loro compatibili per caratteristiche di razza, età, taglia, sesso e carattere individuale, con accesso giornaliero ad ampi cinodromi eventualmente anche in gruppi più numerosi con compatibilità verificata e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti, e con la collaborazione di educatori/comportamentalisti  che assicurino una buona compatibilità tra i cani all’interno del gruppo.

 

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni della Commissione sui cani detenuti negli  stabulari:

–          “Poiché il rischio di aggressione è notevole, occorre mantenere i cani in gruppi armoniosi sotto il profilo sociale. Le raccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini descritti. Se vengono impiegate altre razze è opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di esse.”

–          “All’interno dello stabulario i cani dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le procedure scientifiche o il benessere degli animali lo sconsiglino. È importante dedicare la massima attenzione nel raggruppare i cani o nell’inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero comunque tenuti regolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali. I recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di allevamento che in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti. Una sistemazione individuale, anche breve, può essere fonte di notevole stress per i cani. Per questo non dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di quattro ore, se non per motivi veterinari o di benessere degli animali. La sistemazione individuale a fini sperimentali per più di quattro ore dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali.  In tal caso è opportuno destinare risorse supplementari per il benessere e la tutela dei cani. Per tutti gli animali sistemati in strutture individuali occorre dedicare giornalmente un tempo supplementare alla socializzazione con le persone e prevedere un contatto visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani.” (4.1.)

10 – Adozione e volontariato

 

La normativa vigente tutela:

–          il diritto del cane ad essere adottato,

–          il diritto dei volontari di favorire l’adozione dei cani e di operare a favore del benessere animale nei canili,

–          il diritto dei comuni di non sostenere a vita  i costi per cani che se gestiti come su descritto possono essere adottati o dati in affidamento a privati cittadini o ad associazioni animaliste.

 

Per quanto riguarda le aperture al pubblico “Ogni struttura deputata al mantenimento dei cani deve avere un orario di apertura al pubblico di almeno tre giorni alla settimana, per quattro ore al giorno, uno dei tre giorni deve essere festivo o prefestivo; nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di adozione.”

Per quanto riguarda l’accesso ai volontari: “Le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di incentivare le adozioni, devono consentire l’accesso di volontari appartenenti ad associazioni riconosciute, almeno sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno, in modo che essi possano:

  • attivare tutte le procedure per rintracciare l’eventuale proprietario, o trovare un’adozione
  • svolgere attività di sgambamento e di socializzazione degli animali;
  • redigere delle schede di adottabilità e di compatibilità.”

Inoltre “I Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appostiti protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato di cui all’Articolo 23 della Legge Regionale 34/97.

Tali protocolli di adozione dovranno essere informati ai seguenti criteri minimi.” (dgr. 43/2010)

Una parte della popolazione è sempre disponibile ad interessarsi dei cani e se la gestione del canile è basata sul rispetto della normativa e del benessere animale, affluiranno del tutto naturalmente volontari con ulteriore beneficio sia per i cani che per i Comuni proprietari degli animali.

Allo stato attuale, nel Lazio sono presenti tantissimi Canili Privati Convenzionati mentre sono pochi i canili gestiti direttamente dai comuni o gestiti da associazioni scelte dai comuni ma con strutture di proprietà pubblica.

Molti gestori dei canili privati non permettono l’ingresso dei volontari delle associazioni animaliste, anche se spesso le associazioni hanno il permesso da parte dei comuni e delle ASL o in alcuni casi viene consentito l’accesso solo a pochi volontari disposti ad uniformarsi ai criteri gestionali del trattamento riservato ai cani, delegittimando gran parte delle funzione dettate dalle normative  di protezione e tutela degli animali per le stesse  associazioni.

Gli orari di apertura, sia al pubblico che alle associazioni, impediscono l’ingresso nei giorni prefestivi o festivi della settimana  che allo stato attuale rappresentano gli unici giorni in cui vi sarebbe maggior flusso di visitatori rappresentato sia da  privati cittadini che da volontari delle associazioni animaliste, e maggiore sarebbe la possibilità per i cani ricoverati all’interno delle strutture di accoglienza di essere scelti ed adottati.

Quindi è importante che in questi casi i Servizi Veterinari delle ASL e i Comuni proprietari degli animali intervengano per obbligare i gestori dei canili privati all’adeguamento alla normativa vigente in relazione al rispetto del  benessere animale e all’ingresso dei volontari delle Associazioni Animaliste per parteciperanno attivamente ai percorsi terapeutici di educazione, socializzazione  e sgambamento  dei cani, con univoco  scopo di promozione delle adozioni e riduzione del randagismo.

I comuni nel gestire e affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche e private convenzionate, dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato. “ D.G.R.43/2010 A2

Allo stato attuale nei canili privati convenzionati è lo stesso gestore che affida i cani ai privati cittadini. Tale pratica costituisce grave elemento sia perché i cani vengono ceduti senza nessuna valutazione del comportamento caratteriale dell’animale e senza che lo stesso sia stato socializzato o educato, sia perché non viene eseguita nessuna valutazione della capacità gestionale dell’adottante sull’animale. Questo può portare ad una gestione dell’animale non conforme al carattere dello stesso con molteplici problematiche di tipo comportamentale quali diffidenza, eccessiva paura, aggressività, marcamento del territorio,  mancata integrazione  all’interno del nucleo familiare con il rischio evidente che gli adottanti rinuncino all’animale e lo riportino in canile.

L’affidamento di cuccioli fatto in modo superficiale senza valutare le tendenze di razza e la taglia in rapporto al contesto abitativo e familiare degli adottanti, comporta un elevato rischio di restituzione a distanza di mesi, quando il cane è meno facilmente ri-adottabile e anche meno facilmente integrabile nel canile.

 

La mancata socializzazione dei cuccioli con altri animali e con le persone, causata da una gestione senza attenzione al benessere animale nei primi mesi trascorsi all’interno del canile, compromette gravemente la possibilità che il cucciolo sia adottato o che possa integrarsi nelle famiglie con elevato rischio di restituzione anche a distanza di mesi. Come già detto è importante che la gestione dei cuccioli all’interno della struttura di ricovero, sia il più possibile adeguata alla socializzazione con i propri simili e con l’essere umano, allo scopo di evitare che gli stesi possano crescere con turbe comportamentali tali da renderli inadottabili.

A tale proposito la Commissione europea raccomanda:  “I cani sviluppano un comportamento sociale tra le quattro e le venti settimane di vita. In questo periodo di tempo è estremamente importante che intrattengano contatti sociali con gli altri cuccioli della nidiata, con cani adulti (ad esempio la madre) e con le persone e che si abituino alle condizioni ambientali che probabilmente incontreranno successivamente. Il fatto di maneggiarli ogni giorno durante questa fase così sensibile del loro sviluppo è un fattore importante che determinerà il comportamento sociale del cane adulto: è stato dimostrato, infatti, che anche una breve manipolazione fin dal primo giorno di vita è importante, perché i giovani animali sono già in grado di rispondere agli stimoli olfattivi e tattili

 

 

11 – Osservazioni e conclusioni finali

L’esperienza maturata nel settore ha permesso di valutare la situazione dei Canili nel Lazio e redigere la presente Relazione con lo scopo principale di chiarire quali sono i doveri della normativa che i Comuni, le ASL, i gestori di canili pubblici o privati e le Associazioni animaliste hanno nei confronti di esseri Emozionali quali sono i cani, all’interno dei canili.

 

Per ottenere una sensibile diminuzione del randagismo e del numero di cani ricoverati all’interno di canili, è necessario che le disposizioni normative siano e applicate e che si stabilisca una reale sinergia e collaborazione tra tutti gli Enti addetti ai lavori, realizzando:

 

1)     Protocolli di intesa tra Associazioni, Comuni, ASL e Gestori di Canili, sia essi pubblici che privati;

2)     Reale censimento della popolazione canina presente nel territorio Comunale;

3)     Sensibilizzazione della popolazione a favore della sterilizzazione;

4)     Programmi di sterilizzazione mirati, nelle aree a maggiore rischio di randagismo;

5)     Educazione nella gestione del cane da parte del legittimo proprietario;

6)     Efficienza delle amministrazioni pubbliche interessate al problema (Comuni – Regioni – ASL);

7)     Tolleranza nei confronti dei cani liberi accuditi e dei cani di quartiere;

8)     Coinvolgimento della cittadinanza nella reale comprensione dei vari aspetti del fenomeno e dei costi che la mancata realizzazione di programmi di prevenzione del randagismo comportano per la collettività, nella ricerca di soluzioni positive a favore  del benessere animale e dell’ impiego eticamente corretto delle risorse pubbliche.

 

Concludiamo con qualche osservazione sui canili rifugio così come la normativa regionale li ha concepiti dal 1997 ad oggi e con una ipotesi per la progettazione di nuovi canili Rifugio

 

L’attuazione di un piano di risanamento delle strutture esistenti è oggi essenziale per offrire ai cani un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, e l’applicazione dei requisiti stabiliti per gli allevamenti di cani già permette di ottenere ricoveri che proteggano dagli agenti atmosferici, uno spazio più vivibile, la presenza di un’area aperta in ogni box e l’accesso frequente ai cinodromi.

 

Tuttavia, a parere di questa Associazione, sembra mancare nel Lazio uno studio specifico sui requisiti strutturali ottimali per i canili rifugio con l’obiettivo di rispettare le esigenze di economicità e di utilizzo eticamente corretto del denaro pubblico per i cittadini, di benessere animale e di minimo impatto ambientale.

 

Questa Associazione, pur accettando le normative in vigore in materia di spazi e gestione dei cani all’interno dei canili, è del parere che allo stato attuale non sia possibile paragonare gli spazi consentiti dalle vigenti leggi in materia di allevamento di cani o in materia di stabulari per la detenzione di animali da esperimento, con gli spazi per i canili rifugio.

Gli allevatori gestiscono le cucciolate solo per il tempo necessario dell’accrescimento, mentre i riproduttori e le fattrici vengono spesso gestiti come animali di proprietà (come d’altronde sono).

Gli animali utilizzati per la sperimentazione sono vincolati a normative ben precise che impongono la detenzione in genere per periodi limitati.

I cani che vengono detenuti all’interno dei canili rifugio, sono in teoria animali che devono trascorrere la maggior parte della loro vita all’interno di tali strutture che quindi devono essere progettate tenendo conto di questo parametro, visto che le possibilità di adozione sono limitate alla richiesta.

Pertanto si ritiene che anche nel Lazio, come in altre regioni d’Italia, dovrebbe essere possibile realizzare sia canili rifugio con box e cinodromi, come indicato dalla 866/2006 sul modello degli allevamenti di cani (ma predisponendo l’accesso regolare dei cani ai cinodromi), sia rifugi con recinti su terra con all’interno ricoveri su cemento come sta succedendo in diversi Comuni  con la nascita dei  Parchi-canili.

Il Parco canile così inteso ha la caratteristica di essere costruito con materiali ad impatto zero o minimo  rispetto all’ambiente, e per tal motivo può essere situato in aree verdi non edificabili (parchi comunali).

Deve essere dotato di recinti di ampiezza di almeno 40 mq per coppie di cani, fino ad un massimo di 80 mq. per gruppi di 4 cani, con solo una minima parte cementata e sopraelevata per la costituzione di un ricovero con materiali ad impatto zero che si presenti  semichiuso e coibentato (circa 2mq a cane) e con copertura fissa su una parte del recinto a protezione dalla pioggia e dai raggi solari diretti.

Le recinzioni di separazione possono essere leggere con basamenti in mattoni, per la maggioranza dei cani, ad eccezione di pochi casi che richiedono strutture molto resistenti.

Le feci vengono raccolte manualmente e situate in appositi contenitori (alcuni canili utilizzano tecniche di compostaggio) e non diviene necessario l’utilizzo di depuratori per acque reflue. L’inquinamento acustico e la densità di tossine del tipico canile-allevamento-stabulario viene quasi completamente risolto, il canile rifugio diviene più facilmente e piacevolmente frequentabile da volontari e pubblico.

E’ opportuno che la parte in terra dei recinti sia sottoposto ad opportuna lavorazione per facilitare il drenaggio ed eventualmente stabilizzata o con prato o con materiale stabilizzante ad evitare allagamenti di tutta la superficie in caso di piogge consistenti.

Il canile immerso in questo modo all’interno del parco, aiuta la socializzazione tra uomo/animale, permettendo ai volontari/operatori cinofili di effettuare i percorsi educativi utilizzando i viali dello stesso e permettendo all’animale di entrare in contatto con l’essere umano e superare la paura nei confronti dell’uomo.

Questa “alternativa”  del canile su terra ingloba di fatto il box (liberato di strutture laterali e di una parte di cemento) all’interno di un cinodromo, offrendo ai cani un ricovero ma anche la possibilità di sgambamento nella stessa area e permettendo un notevole risparmio sui costi strutturali, ma soprattutto assicurando un più elevato livello di benessere animale.

 

Pertanto a parere di questa Associazione la costruzione di nuovi canili o la ristrutturazione di canili già esistenti dovrebbe essere permessa tenendo conto di parametri diversi rispetto alle altre tipologie di strutture, e la capacità recettiva dei   “canili rifugio” dovrebbe essere in qualche misura “controllata” allo scopo di evitare la ghettizzazione dei canili creando delle mega strutture capaci di contenere più di 1000 cani.

A tale proposito si consideri che nell’ordinanza del 16 luglio 2009 l’on Martini prevede per i canili rifugio una capacità non superiore alle duecento unità di animali. Riteniamo che nel Lazio sarebbe opportuno non superare i 250/350 cani per struttura, allo scopo di limitare lo stress negli animali detenuti e facilitarne la gestione.

 

Si riportano nell’allegato le tabelle relative allo spazio che ogni singolo individuo della specie canina finora ha avuto come “parametri minimi” (Tabella 1) in base alla 116/91 richiamata dalla L.R. 34/97, le misure che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri dal 2006 per la detenzione di cani all’interno di stabulari per la vivisezione (Tabelle 2 e 3) e quindi che dovrebbero essere stati recepiti tanto più per i canili rifugio,  e  le misure indicate dalle ultime Delibere di giunta Regionale (Tabella 4) con l’elenco dei requisiti previsti per gli allevamenti di cani.

 

 

 

Allegati

 

Tabella 1 – Tabella n°8 della L. 116/91

ORIENTAMENTI PER LA PERMANENZA DI CANI IN RECINTI
Peso del cane kg Superficie minima del pavimento del recinto chiuso/cane Superficie adiacente minima per moto/cane
fino a 3 cani m2 oltre 3 cani m2
<6 0,5 0,5 (1,0) 0,5 (1,0)
tra 6 e 10 0,7 1,4 (2,1) 1,2 (1,9)
tra 10 e 20 1,2 1,6 (2,8) 1,4 (2,6)
tra 20 e 30 1,7 1,9 (3,6) 1,6 (3,3)
>30 2 2,0 (4,0) 1,8 (3,8)

Tabella 2 – RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali  impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 2525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/526/CE)

Cani: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile Tabella D.2

Peso del cane (kg) dimensione minima stabulario  (m2) Superficie minima del

pavimento per uno o

due animali

(m2)

Per ciascun animale

in più aggiungere un

minimo di (m2)

Altezza minima
Fino a 20 4 4 2 2
Più di 20 4 8 4 2

 

Tabella 3 – RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali  impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 2525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/526/CE)

Puerpere, neonati e cuccioli fino a 7,5 kg Tabella D.2
Cani: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile per gli animali svezzati
Peso del cane (kg) dimensione minima stabulario (m2) altezza minima (m) superficie minima del pavimento per animale  (m2)
fino a 5 4 0,5 2
> di 5 fino a 10 4 1,0 2
> di 10 fino a 15 4 1,5 2
> di 15 fino a 20 4 2 2
>20 8 4 2
 

 

 

Tabella 4 – Parametri strutturali box allevamento cani (dalla 866/2006) e testo della legge

Dimensione  minima box m2 Per ciascun cane aggiungere minimo di m2 Altezza minima box Altezza massima box
Cani qualsiasi peso 8 6 1,80 2,70

– Inoltre il canile deve disporre di idonee aree di sgambamento per garantire il benessere animale

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 866 DEL 18 DICEMBRE 2006

  1. B) ALLEVAMENTO DI CANI

q       Strutturali

 

  • Per l’ubicazione delle  Strutture  devono essere rispettate  le normative vigenti relative alle distanze minime dall’abitato e all’impatto acustico.
  • La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per  cane , con un’altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70,  un terzo (1/3) di tale superficie deve essere coperto e coibentato, chiuso su almeno tre lati, ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
  • Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un’altezza minima di 1,5 m.
  • Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).
  • Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
  • Per box  con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale.
  • Per cagne con prole fino allo svezzamento, le dimensioni minime del box sono pari a 8 mq.
  • La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere  collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue  per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti  devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
  • Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’ alimentazione e l’ abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente automatico.
  • L’allevamento deve disporre di idonea area di sgambamento al fine di garantire ulteriormente il benessere degli animali.