Le leggi ci sono…

… estratti dalla normativa vigente

D.P.R. 31.03.1979 art. 3 … È attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla ,difesa del patrimonio zootecnico.

Legge 281/91 art. 4 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione…. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Legge 281/91 art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali da affezione…1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

Ministero della Sanità Circolare 10 marzo 1992 , n. 9 … “I problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle nascite  che  deve  essere  favorita  ed  incentivata  per  contenere l’espandersi  della  popolazione  dei  cani e dei gatti. In proposito occorre precisare che gli interventi di  controllo  delle  nascite  e sterilizzazione  dei cani e gatti sono attribuiti alla competenza dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.   Sarà opportuno che ogni unità sanitaria locale sia dotata  di  un ambulatorio  veterinario  o  di  una  struttura assimilata, che possa offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge”

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1999 Allegato …… L’anagrafe canina costituisce il primo indispensabile presupposto per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo e, ad un tempo, si rivela il più efficace deterrente contro l’abbandono dei cani. Sarà competenza e cura delle regioni e delle province autonome adottare le misure indispensabili al contenimento della popolazione di cani e di gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica, promuovendone l’esecuzione su larga scala almeno sulle femmine …… funzione precipua dei “rifugi per cani” o “canilirifugio” è quella di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione ed all’erogazione delle cure loro necessarie. Spetta ai competenti servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali accertare, in sede di vigilanza d’istituto, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione. 3. Dev’essere, invece, tempestivo compito delle regioni e delle province autonome definire i criteri per una corretta gestione delle strutture esistenti, ristrutturate o di nuova realizzazione, anche attraverso un’attenta disciplina degli accordi e delle convenzioni con associazioni animaliste e protezioniste o con strutture pubbliche o private presenti ed operanti, in materia, sul territorio, nonché’ per assicurare idonea formazione ed adeguato addestramento del personale da adibire all’accalappiamento dei cani randagi, facendo sì che – ai fini del benessere degli animali e della sicurezza dei cittadini – i cani randagi siano catturati da gruppi di operatori specializzati, coordinati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

Circolare del Ministero della Sanità Circolare 14 maggio 2001 , n. 5. … “La sterilizzazione dei cani randagi nell’ambito di strutture organizzative delle Asl o attraverso convenzioni con ambulatori privati o liberi professionisti, adeguatamente coinvolti in questa operazione, dovrà tradursi in un intervento socio-ambientale di grande efficacia, quasi un risveglio di cultura basata su principi e comportamenti di autentica civiltà. Gli interventi di sterilizzazione vanno stimolati anche relativamente ai cani di proprietà per evitare il proliferare della popolazione canina che non sempre trova accoglienza nel rapporto di coabitazione uomo-cane, rapporto ormai ineludibile per le sue implicazioni sanitarie, sociali, etologiche, alimentari e di responsabilità del detentore verso la società organizzata” … “il criterio dell’economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni, non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1, in sostanza l’economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. Pertanto l’articolo 2, comma 11 e l’articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali”

Legge 281/91 art. 3 Competenze delle regioni …2.Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché’ per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

Accordo Stato Regioni 6 febbraio 2003  Art. 3. Controllo della riproduzione 1.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.

Accordo Stato Regioni 6 febbraio 2003 Art. 7. Programmi di informazione e di educazione … l Ministero della Salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, …Detti programmi rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all’addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti: …c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia; d) la necessità di scoraggiare: …3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia. e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali. … 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Ministero della Salute ORDINANZA 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina (prorogata con ordinanza 21 luglio 2010 – Ordinanza 19 luglio 2012 – Ordinanza 14 febbraio 2013) Art.1 . … 2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza….7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. art. 2. … le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall’approvazione del presente Accordo,  a: a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l’applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l’obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d’affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo; b) adottare provvedimenti che garantiscano che l’applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe regionale degli animali d’affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:…b.4)   informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio….

art. 4. 1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e’ ricoverato e’ il detentore dell’animale. 2. Il sindaco e’ responsabile delle procedure di cui al comma 1. 3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine  dell’effettuazione  dei  controlli di prevenzione del randagismo.

ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. Art.1 comma  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  urbane  e  nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate dai comuni;   b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o  animali  o su richiesta delle autorita’ competenti;   c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;   d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;   e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al contesto in cui vive. 4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei  alla  raccolta delle stesse. 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei medici veterinari, facolta’  di  medicina  veterinaria,  associazioni veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita’ pubblica veterinaria,  istituito  presso  l’Istituto  zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita’  di  percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela dell’incolumita’ pubblica. 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi veterinari,  decidono,  nell’ambito  del  loro  compito   di   tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno  l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi sono a carico del proprietario del cane.

Legge 189/2004 Legge 20 luglio 2004 , n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art.  544-bis.  – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza  necessità, cagiona  la  morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art.   544-ter.  –  (Maltrattamento  di  animali). –  Chiunque,  per crudeltà  o  senza  necessità,  cagiona  una  lesione ad un animale ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La  pena  è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il  fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali  è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La  pena  e’  aumentata  da  un terzo alla meta’ se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  in relazione all’esercizio di scommesse clandestine  o  al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art.  544-quinquies.  –  (Divieto  di  combattimenti  tra animali). – Chiunque  promuove,  organizza  o dirige combattimenti o competizioni non   autorizzate  tra  animali  che  possono  metterne  in  pericolo l’integrita’  fisica  e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’: 1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2)    se    le   predette   attivita’   sono   promosse   utilizzando videoriproduzioni  o  materiale  di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3)  se  il  colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque,   fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando  o addestrando  animali  li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite  di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo  comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la  multa  da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari  o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque,  anche  se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di   concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse  sui combattimenti  e  sulle  competizioni di cui al primo comma e’ punito con  la  reclusione  da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (…)

3. L’articolo 727 del codice penale e’ sostituito dal seguente: “Art.  727.  –  (Abbandono  di animali). – Chiunque abbandona animali domestici  o  che  abbiano  acquisito  abitudini  della cattivita’ e’ punito  con  l’arresto  fino  ad  un  anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Art. 5.  (Attivita’ formative) Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici  delle  scuole  e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini  di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale  degli  animali  e  del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.  (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge,  con  decreto  del  Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro della salute, adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente   legge,   sono  stabilite  le  modalita’  di  coordinamento dell’attivita’ della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia  di  finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative  alla  protezione  degli  animali  e’  affidata  anche,  con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai  rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55  e  57  . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 638 uccisione o danneggiamento di animali altrui 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. (…)

Art. 672 omessa custodia e malgoverno di animali Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.